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Problemi documentari dell’Inquisizione medievale in ItaliaGrado Giovanni Merlo
G. G. Merlo, «Problemi documentari dell’Inquisizione medievale in Italia» Cromohs, 11 (2006): 1-6 |
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1. Pochissimi sono gli studi specificatamente rivolti alla molteplice e variegata
produzione documentaria connessa con l’attività degli inquisitores
haereticae pravitatis a sede apostolica deputati operanti nell’Italia
del secondo e tardo medioevo. Non solo: in un importante volume pubblicato
nel 1991 e dedicato a Struttura e geografia delle fonti scritte dell’Italia
medievale non esiste riferimento alcuno alla documentazione connessa e
derivata dall’esercizio dell’azione inquisitoriale[1].
Poiché non è credibile che si tratti di un’omissione voluta
(e, poi, perché mai voluta?), l’omissione rispecchia una situazione
di fatto. L’inquisizione medievale e relativi documenti e fonti continuano
a non attirare l’interesse dei medievisti italiani[2].
Per contro, rarità (preziosa) tra le rarità è quanto
si ricava da un breve saggio di Mariano d’Alatri pubblicato sulla rivista
“Collectanea Franciscana” del 1970[3].
Il lungo titolo, Archivio, offici e titolari dell’Inquisizione toscana
verso la fine del Duecento, lascia intuire, soprattutto nella parola archivio, la straordinaria importanza del contributo documentario dello storico cappuccino:
il quale, in verità, si era avvalso delle indicazioni archivistiche
ricavabili da uno studio del 1933 realizzato da quel formidabile erudito che
fu Gerolamo Biscaro[4]. Dopo alcune
rapide pagine introduttive Mariano d’Alatri forniva la trascrizione
integrale di “un inventario dell’archivio fiorentino dell’inquisizione”[5],
fatto compilare nel 1334 dall’inquisitore Mino da San Quirico al proprio
notaio “magister” Giovanni Bongie “per soddisfare alle pressanti
richieste del nunzio papale Ponzio”[6],
incaricato per conto della Camera apostolica di condurre un’inchiesta
sul non limpidissimo operato “finanziario” del frate Minore titolare
dell’officium inquisitionis di Firenze. Tale inventario risulta
trascritto nel volume 251 delle Collectoriae della Camera apostolica
giacente presso l’Archivio Segreto Vaticano. Non importa qui entrare
nel merito delle ragioni per le quali l’inquisitore, tra l’altro,
dovette esibire e leggere, lunedì 31 gennaio 1334, al rappresentante
del potere pontificio la “papiri cedula” poi ricopiata nel volume
delle Collectoriae camerali. Piuttosto, importa chiarire il contenuto
di tale “papiri cedula”. 2. La seconda serie documentaria della “papiri cedula” del 1344
è costituita da numerosi “libri” strettamente derivanti
dall’azione degli inquisitori. Dodici “libri” contenevano
la registrazione delle “depositiones recepte contra hereticos in inquisitione
Florentina” dai sette inquisitori che si erano succeduti e avevano preceduto
frate Mino nell’ufficio inquisitoriale di Tuscia a partire dal
1275, cioè a partire da frate Guicciardino da San Geminiano. I dodici
“libri depositionum” avevano ricevuto una sistemazione archivistica,
poiché “de foris describuntur XII littere grosse per ordinem
alphabeti” e per ognuno era stato annotato “quo tempore factus
et compositus est”. La puntuale cura archivistica si estendeva ai sette
“libri sententiarum”, che raccoglievano in ordine cronologico
le sentenze emanate da frate Mino da San Quirico e che erano segnati “deforis”
con “littere grosse per ordinem alfabeti”, e ai quattro “libri
de papiro” che riportavano le “depositiones” ricevute da
frate Giacomo da Lucca, contrassegnati ognuno con una lettera dell’alfabeto
“per ordinem usque ad D”. Degno di nota è che da questi
ultimi quattro libri erano state estratte talune “depositiones”
in due diversi “libri cum tabulis ligatis”. 3. Queste sia pur sintetiche informazioni offrono un quadro di notevole organizzazione
archivistico-documentaria dell’offitium inquisitionis di Firenze.
Tuttavia c’è da chiedersi se e come ciò corrispondesse
a una realtà inquisitoriale generalizzata oppure fino a qual punto
costituisse un’eccezione. Sotto un altro punto di vista, c’è
da chiedersi se e come la raggiunta efficienza archivistico-documentaria corrispondesse
a una realtà ereticale a cui davvero occorreva opporre una così
organizzata memoria scritta a fini giudiziario-repressivi. Tentare una risposta
a siffatte questioni comporterebbe di inoltrarsi nel fragile e scivoloso terreno
delle ipotesi; ma della storia dell’inquisizione medievale in Italia
– in attesa della annunciata sintesi di Andrea Del Col – sappiamo
poco e quel poco in maniera frammentaria. Limitiamoci pertanto ad alcune suggestioni
problematiche.
Il frate Predicatore porrà comunque rimedio a tale stato di desolazione:
All’inquisitore che a lui sarebbe succeduto dopo più di due
decenni, nel 1305, frate Lanfranco lascia non soltanto una sede decorosa e
arredata, ma pure “omnes libri officii”, “multi libri de
erroribus hereticorum et alios ad refellendum errores” e “omnia
privilegia officii”, compresi due recentissimi privilegi ricevuti da
Benedetto XI. Per altro, nel corso del suo mandato frate Lanfranco acquista
spesso quaderni e pergamene per l’attività scrittoria dei notai
che registrano “processus et acta officii”, “privilegia
et consultationes”, “privilegia, consilia et plura alia”.
Non manca pure la compilazione di una “tabula Pergami officii”,
che con tutta probabilità è da considerarsi un liber analogo
a quello che sarà in possesso di frate Mino da San Quirico con riferimento
agli officia inquisitionis di Firenze e di Prato. Sembrerebbe che sul
finire del XIII secolo gli inquisitori mostrino una particolare cura nei confronti
della documentazione connessa al loro ufficio e al valore di memoria poliziesco-giudiziario
che essa aveva. Ma tale constatazione dipende dagli inevitabili condizionamenti
delle fonti[9] a noi pervenute oppure
indica una evoluzione nel modo di esercitare l’ufficio inquisitoriale?
4. Pur senza averne mai fatto cenno esplicito, si sta profilando l’importanza
del ruolo e della funzione svolti da una insostituibile categoria di “officiales
officii inquisitionis”, ossia i notai: a proposito dei quali è
sorprendente rilevare come nel più o meno recente fiorire di studi
sul notariato, per quanto è a mia conoscenza, non esistano ricerche
specifiche[11]. Non intendo certo
ovviare in questa sede a siffatta lacuna. Mi limiterò a ricordare che
anche soltanto dal punto di vista della conservazione e trasmissione degli
“atti” inquisitoriali un discorso sui notai sia centrale. Ne parlerò
brevemente tra poco. 5. Al di là delle questioni dei rapporti tra le due inquisizioni,
medievale e moderna, pare assai probabile che parte degli acta officii
inquisitionis medievale si sia trasmesso attraverso gli archivi dell’inquisizione
moderna, condividendone il destino di conservazione o di dispersione o di
distruzione. Tuttavia, altri sono i canali attraverso cui si sono conservati
e ci sono pervenuti documenti degli inquisitores haereticae pravitatis
a sede apostolica deputati. Questi canali dipendono soprattutto dal carattere
pubblico dell’azione inquisitoriale e dalle conseguenze patrimoniali
di talune decisioni giudiziarie degli inquisitori. Esemplare al riguardo può
essere riferirsi al Liber sententiarum hereticorum comunis Urbisveteris
exemplatus manu Orvetani, Uguitionis et Rainaldi Boncontis notariorum tempore
capitanerie viri nobilis domini Guidi Cheris de Gallutiis[18].
Si tratta di un codice pergamenaceo del XIII secolo per secoli conservato
nell’Archivio storico del Comune di Orvieto (oggi allogato presso il
locale Archivio di Stato)[19].
Esso contiene il testo di sessantasette sentenze emanate nel biennio 1268-1269
da due frati Minori “inquisitores heretice pravitatis in civitate Urbevetana
et provincia Romana”. Le sentenze sono pressoché tutte di condanna
con pesanti effetti sul piano politico-istituzionale e patrimoniale. Nella
maggior parte i condannati vennero privati di “cuncti honores temporales
et officia publica ac omnis actus legitimus” (con estensione a “filii
et nepotes usque in secundam generationem”). I loro beni “mobili
e immobili” furono sottoposti a confisca e passati alla Chiesa romana
e al comune di Orvieto per essere messi all’incanto. Tutti i “contractus
venditionis, donationis, permutationis, impignorationis, alienationis et cuiuscumque
generis oblationis de bonis suis” stipulati “a tempore commissi
criminis” (crimine d’eresia, s’intende) furono dichiarati
di nessun valore. 6. Altrettanto lunghe e difficili saranno le indagini relative alla documentazione prodotta a seguito della collaborazione tra inquisitori e ordinari diocesani, agli inizi del Trecento resa obbligatoria e regolata con la Multorum querela del concilio di Vienne[27], poi raccolta nelle cosiddette Clementine[28]: collaborazione imposta anche a seguito delle numerose irregolarità rinvenute soprattutto nella gestione finanziaria degli inquisitori appartenenti ai frati sia Minori sia Predicatori. Pertanto a partire dal secondo decennio del XIV secolo “atti” inquisitoriali possono essere rinvenibili negli archivi diocesani e, con una certa probabilità, in quei particolari “libri” che oggi vanno sotto in nome di “registri vescovili”[29], dove gli ordinari diocesani sin dal Duecento facevano registrare, appunto, i loro atti relativi alla sfera sia spirituale sia temporale. Ma qui si apre un altro capitolo su cui si sa poco: e non solo in merito alla documentazione. Il lavoro di ricerca documentaria e testuale è ancora molto: altrettanto numerose e ricche sono le prospettive di indagine che ne derivano o, meglio, ne deriveranno. Oltre a ciò che si intravede nei dati sinora forniti e nelle relative considerazioni, basti pensare a quanto emerge da un importante e utilissimo volume su Texts and the Repression of Medieval Heresy del 2003, ideato e curato da Caterina Bruschi e Peter Biller[30]. Esso dimostra come occuparsi di fonti e documenti non sia mero esercizio erudito, anche se senza erudizione non esiste né esisterà ricerca storica su eretici e inquisitori.
Note[1] P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, che pur sviluppa tre non brevi paragrafi sulle «scritture della Chiesa» (pp. 217-249) e fornisce i relativi supporti strumentali e orientamenti bibliografici (pp. 258-264). [2] Cfr. G. G. MERLO, “Discorrendo di inquisizione «medievale» e «moderna»”, Bollettino storico vercellese, XXXI, 2002, pp. 5-20. [3] M. D’ALATRI, “Archivio, offici e titolari dell’inquisizione toscana verso la fine del Duecento”, Collectanea Franciscana, XL, 1970, pp. 169-190: poi in M. D’ALATRI, Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti, Il Duecento, vol. I, Roma, Collegio San Lorenzo da Brindisi, Istituto storico dei Cappuccini, 1986, pp. 269-295 [da cui qui si cita]. [4] G. BISCARO, “Inquisitori ed eretici a Firenze”, Studi medievali, VI, 1933, pp. 161-207. [5] M. D’ALATRI, “Archivio, offici e titolari dell’inquisizione toscana verso la fine del Duecento”, cit., pp. 278-288. [6] Ivi, p. 269. [7] Cfr. il classico studio di A. DONDAINE, “Le manuel de l’inquisiteur (1230-1330)”, Archivum fratrum Praedicatorum, XVII, 1947, pp. 85-194 [rist. in A. DONDAINE, Les hérésies et l’Inquisition. XIIe-XIIIe siècles, Aldershot, Ashgate Pub Co, 1990], e, da ultimi, T. SCHARFF, “Schrift zur Kontrolle – Kontrolle der Schrift. Italienische und französische Inquisitoren-Handbücher des 13. und frühen 14. Jahrhunderts“, in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 52, 1996, pp. 547-584; R. PARMEGGIANI, “Un secolo di manualistica inquisitoriale (1230-1330): intertestualità e circolazione del diritto”, in Rivista internazionale di diritto comune, 13, 2002, pp. 229-270; L. PAOLINI, “Il modello italiano nella manualistica inquisitoriale (XIII-XIV secolo)”, in L’Inquisizione. Atti del Simposio internazionale: Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, a cura di A. BORROMEO, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 2003. [8] M. BENEDETTI, Le parole e le opere di frate Lanfranco (1292-1305), in Le scritture e le opere degli inquisitori, Verona, Cierre, 2002, pp. 111-182; M. BENEDETTI, Frate Lanfranco da Bergamo, gli inquisitori, l’Ordine e la curia romana, in Praedicatores, inquisitores. The Dominicans and the Medieval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition, vol. I, Roma, Istituto storico domenicano, 2004, pp. 157-204. [9] Esula dall’impianto e dagli intendimenti di questo breve contributo il riferimento alle “fonti letterarie” in quanto possibili testimoni della presenza ereticale e dell’azione inquisitoriale: su cui invece si veda T. SCHARFF, “Die Inquisition in der italienischen Geschichtsschreibung im 13. und frühen 14. Jahrhundert”, in Bene vivere in communitate. Beiträge zum italienischen und deutschen Mittelalter. Hagen Keller zum 60. Geburstag uberreicht von seinen Schulerinnen und Schulern, a cura di T. SCHARFF e T. BEHRMANN, Münster-New York-München-Berlin, Waxmann, 1997, pp. 255-277. [10] Se ne trova la trascrizione in G. ZANELLA, Itinerari ereticali:patari e catari tra Rimini e Verona, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1986, pp. 48-102, con la errata corrige in ID., Hereticalia. Temi e discussioni, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1995, pp. 225-229; ma sul “libello” vedi ora l’importante contributo di M. G. BASCAPÈ, “In armariis officii inquisitoris Ferrariensis. Ricerche su un frammento inedito del processo Pungilupo”, in Le scritture e le opere degli inquisitori, cit., pp. 31-110. [11] Importanti suggestioni di studio sulla molteplice attività dei notai nel basso medioevo sono nell’innovativo volume Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo, a cura di R. MICHETTI, Milano, A. Giuffre, 2004. [12] Si vedano, da ultimo, D. PUNCUH, “Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censimento”, in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale del basso medioevo (secoli XIII-XV), a cura di G. AVARUCCI, R.M. BORRACINI VERDUCCI, G. BORRI, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 341-380; A. BARTOLI LANGELI - M. D’ACUNTO, “I documenti degli Ordini mendicanti”, in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale del basso medioevo (secoli XIII-XV), cit., pp. 390-415. [13] M. D’ALATRI, Archivio, offici e titolari, cit., p. 275. [14] Quali risultati positivi possa dare una ricerca archivistica che muova dalla documentazione relativa a enti "medicanti" prodotta al tempo delle soppressioni si ricavano, per esempio, dalle ricerche di A. PIAZZA, I frati e il convento di San Francesco di Pinerolo (1248-1400), Pinerolo, Parlar di storia, 1993, pp. 46-55, 73-86. [15] Sintetiche informazioni in G. ROMEO, L’Inquisizione nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 110-118, 132 s. [16] Cfr. L’Inquisizione romana in Italia nell’età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche, a cura di A. DEL COL, G. PAOLIN, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1991; A. DEL COL, “Strumenti di ricerca per le fonti inquisitoriali in Italia nell’età moderna”, Società e storia, 75, 1997, pp. 143-167; L’apertura degli Archivi del Sant’Uffizio Romano. Atti dei Convegni Lincei, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1998. [17] Pionieristico e, pressoché unico, è lo studio di A. BIONDI, “Lunga durata e microanalisi nel territorio di un Ufficio dell’Inquisizione”, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento /Jahrbuch des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trent, VIII, 1982, pp. 73-90. [18] Esso ha avuto una recente trascrizione a opera di E. BONANNO, Liber inquisitionis, in L’inquisizione francescana nell’Italia centrale del Duecento, a cura di M. D’ALATRI, Roma, Istituto storico dei Cappuccini, 1996, pp. 209-338. [19] L. RICCETTI, Archivio di Stato. Liber inquisitionis, in Chiese e conventi degli Ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII-XIV. Inventario delle fonti archivistiche e catalogo delle informazioni documentarie. Archivi di Orvieto, a cura di M. ROSSI CAPONERI, L. RICCETTI, Perugia, Editrice umbra cooperativa, 1987, pp. 85-100. [20] Si veda in proposito la vicenda dei “quaterni imbriviaturarum” di Beltramo Salvagno notaio in Milano illustrata da M. BENEDETTI, Io non sono Dio. Guglielma di Milano e i Figli dello Spirito santo, Milano, Biblioteca francescana, 1998, pp. 11 e ss., 109 e ss. [21] Il «De officio inquisitionis». La procedura inquisitoriale a Bologna e Ferrara nel Trecento, a cura di L. PAOLINI, Bologna, Ed. universitaria bolognina, 1976, pp. 16 («Secundus officialis post inquisitorem est vicarius inquisitoris»), 17 («Tertius officialis est cruce signatus»), 18 («Quartus officialis est potestas et quilibet rector»), 30 («Ultimo officiales officii inquisitionis sunt notarii, officiales et servitores»). [22] Un settore documentario particolare (e poco studiato) è dato dalle norme antiereticali o proinquisitoriali nella legislazione pubblica di comuni, signorie e principati della penisola italiana. Si vedano, però, A. PADOVANI, “L’inquisizione del podestà. Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini dell’Italia centro-settentrionale nel secolo XIII”, Clio, 21, 1985, pp. 345-393; T. SCHARFF, Häretikerfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzergesetze auf die oberitalienische Kommunalstatuten in 13. Jahrhundert, Lang, Frankfurt am Main 1996. [23] Su veda, in generale, L. PAOLINI, Le finanze dell’inquisizione in Italia (XIII-XIV sec.), in Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente mediterraneo (secoli XII- metà XIV), Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1999, pp. 441-481, e, in particolare, M. BENEDETTI, Le finanze dell’inquisitore, in L’economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori fino alla metà del Trecento, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2004, pp. 363-401. [24] Il «Liber contractuum» dei frati Minori di Padova e di Vicenza (1263-1302), a cura di E. BONATO con la collaborazione di E. BACCIGA, Roma, Viella, 2002. Su tale compilazione documentaria cfr. A. VAUCHEZ – L. PAOLINI, “In merito a una fonte sugli excessus dell’inquisizione medievale”, Rivista di storia e letteratura religiosa, XXXIX, 2003, pp. 561-578. [25] A. RIGON, Conflitti tra comuni e Ordini mendicanti sulle realtà economiche, in L’economia dei conventi dei frati Minori e Predicatori, cit., p. 341. [26] A. RIGON, Frati Minori, inquisizione e comune a Padova nel secondo Duecento, in Il «Liber contractuum», cit., pp. XVII e ss. [27] Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di J. ALBERIGO et alii, Bologna, EDB, 1973, pp. 380-382. [28] Corpus iuris canonici, vol. II, a cura di A. FRIEDBERG, Leipzig, ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1879, coll. 1181 e ss. [29] Su cui il recente I registri vescovili dell’Italia settentrionale (secoli XII-XV), a cura di A. BARTOLI LANGELI e A. RIGON, Roma, Herder, 2003. [30] Texts and the Repression of Medieval Heresy, a cura di C. BRUSCHI e P. BILLER, Woodbridge, York 2003. |
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